DAC7: cosa comunicano le piattaforme al fisco e cosa cambia per chi vende online
Dal 2023 le piattaforme digitali su cui si vendono oggetti, si affittano case e si offrono servizi comunicano ogni anno all'Agenzia delle Entrate i dati dei venditori e degli incassi. È la conseguenza di una direttiva europea, la DAC7, che ha prodotto due reazioni opposte ed entrambe sbagliate: chi vende l'usato di casa su Vinted ha temuto una tassa nuova, e chi vende per mestiere sui marketplace ha continuato a pensare di essere invisibile. La DAC7 non è una tassa e non ha cambiato ciò che è imponibile; ha cambiato ciò che il fisco vede, e la differenza tra prima e dopo sta tutta lì.
Questo articolo spiega cosa è la DAC7 e chi la applica, quali piattaforme comunicano e quali no, quali dati arrivano al fisco e quando, le soglie di esclusione (i trenta annunci e i 2.000 euro) e come si calcolano, cosa fa la piattaforma con chi non fornisce i dati, cosa cambia e cosa non cambia per chi vende l'usato, per chi vende per mestiere e per chi affitta, le lettere di controllo che il fisco invia con quei dati, e l'estensione alle cripto-attività che parte con i dati del 2026.
Cosa è la DAC7
La DAC7 è la settima modifica della direttiva europea sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, adottata nel 2021 e recepita in Italia con un decreto del 2023. Impone alle piattaforme digitali che mettono in contatto venditori e acquirenti di raccogliere e comunicare alle autorità fiscali i dati dei venditori e dei corrispettivi percepiti, e alle autorità fiscali europee di scambiarsi quei dati: la piattaforma con sede in un paese comunica alla propria autorità, che trasmette a quella del paese di residenza del venditore. Lo scopo dichiarato è rendere visibili i redditi dell'economia delle piattaforme, che prima dipendevano interamente dalla dichiarazione spontanea del venditore.
La prima comunicazione ha riguardato l'anno 2023, con invio a inizio 2024; da allora ogni anno, entro il 31 gennaio, le piattaforme comunicano i dati dell'anno precedente.
Quali piattaforme comunicano
Sono soggette all'obbligo le piattaforme che consentono ai venditori di svolgere una di queste attività pertinenti verso utenti:
- la vendita di beni (i marketplace dell'usato e del nuovo: Vinted, eBay, Subito nelle funzioni con pagamento integrato, Etsy, Amazon per i venditori terzi, e gli altri);
- la prestazione di servizi personali (le piattaforme di lavoro freelance, di ripetizioni, di consegne, di servizi a domicilio, di esperienze);
- la locazione di immobili (le piattaforme di affitti brevi e di stanze, e quelle di parcheggi e spazi);
- il noleggio di mezzi di trasporto (le piattaforme di noleggio tra privati di auto, moto, camper, barche).
Non sono soggette le piattaforme che si limitano a pubblicare annunci senza intervenire nel pagamento né nel contatto (la bacheca pura), quelle che processano solo pagamenti, e quelle che reindirizzano ad altri siti. Le piattaforme che vendono direttamente i propri prodotti non comunicano i propri incassi ma quelli dei venditori terzi che ospitano.
I ricavi pubblicitari dei creatori e degli editori (AdSense, i programmi partner delle piattaforme video) e le commissioni di affiliazione non rientrano nelle attività pertinenti della DAC7, perché non sono vendite di beni o servizi personali a utenti attraverso la piattaforma: sono comunque redditi da dichiarare, e arrivano con bonifici tracciati.
Quali dati arrivano al fisco
Per ogni venditore soggetto a comunicazione, la piattaforma trasmette: il nome e cognome (o la denominazione), l'indirizzo, il codice fiscale (e la partita IVA se c'è), la data di nascita per le persone fisiche, l'identificativo del conto su cui riceve i pagamenti e il nome del suo titolare se diverso, il totale dei corrispettivi percepiti in ciascun trimestre dell'anno, il numero di operazioni per trimestre, le commissioni e le imposte trattenute dalla piattaforma; per le locazioni anche l'indirizzo dell'immobile, i dati catastali dove disponibili e il numero di giorni di locazione. La piattaforma invia al venditore, entro lo stesso termine, una copia dei dati comunicati: la comunicazione che molti ricevono a gennaio per e-mail e non leggono.
Le soglie di esclusione
L'obbligo di comunicazione non riguarda i venditori occasionali di beni: chi nell'anno ha concluso meno di trenta vendite e ha incassato meno di 2.000 euro in totale sulla piattaforma non viene comunicato. Le due condizioni devono valere insieme: chi fa venticinque vendite per 2.500 euro viene comunicato, e chi fa trentacinque vendite per 800 euro anche. Il conto è per piattaforma e per anno, sugli importi effettivamente incassati.
Le soglie valgono solo per la vendita di beni. Per i servizi personali, le locazioni e i noleggi non ci sono soglie: si viene comunicati dal primo euro. Sono esclusi dalla comunicazione i grandi locatori (oltre 2.000 locazioni l'anno per lo stesso immobile, come gli hotel), le società quotate e gli enti pubblici.
Un punto che va detto con chiarezza: le soglie riguardano la comunicazione, non la tassazione. Superare i trenta annunci o i 2.000 euro non rende imponibile ciò che non lo era, e restare sotto non rende esente ciò che lo era. Chi vende l'usato personale per 3.000 euro viene comunicato e non deve nulla; chi vende per mestiere 1.500 euro non viene comunicato e deve dichiararli.
Chi non fornisce i dati
Le piattaforme devono raccogliere i dati dei venditori (codice fiscale, residenza, conto) e verificarli. Il venditore che non li fornisce dopo i solleciti viene bloccato: la piattaforma è tenuta a chiudere l'account o a trattenere i pagamenti finché i dati non arrivano. È la ragione per cui i marketplace chiedono il codice fiscale a chi supera le soglie, e la ragione per cui rifiutarsi non serve: senza dati non si incassa.
Cosa cambia, e cosa no
Per chi vende l'usato di casa. Non cambia nulla dal punto di vista fiscale: la vendita occasionale dei propri beni usati a un prezzo inferiore a quello di acquisto non genera reddito imponibile, senza limiti di importo, ed è ciò che il diritto tributario dice da sempre. Cambia che sopra le soglie il fisco vede gli incassi, e potrebbe chiedere spiegazioni se sono incoerenti con un'attività occasionale (centinaia di vendite di oggetti nuovi, per esempio). Chi vende le proprie cose non ha nulla da temere e non deve fare nulla; conservare qualche prova per gli oggetti di valore (la ricevuta di acquisto, le foto) aiuta se arriva una domanda.
Per chi vende per mestiere. Cambia tutto ciò che riguarda la visibilità: chi compra per rivendere, produce per vendere, o vende con continuità e organizzazione ha un'attività commerciale che richiedeva già la partita IVA, e ora gli incassi trimestrali con il numero di operazioni arrivano al fisco, che li confronta con le dichiarazioni. Il venditore abituale che dichiarava zero, o che si riteneva "hobbista" con duecento vendite l'anno, è il destinatario tipico delle lettere di controllo. La strada è mettersi in regola prima che arrivino: partita IVA con il codice del commercio elettronico, il forfettario al 40% con i contributi dei commercianti, o il regime ordinario se i costi sono alti.
Per chi affitta. Le locazioni brevi sono comunicate dal primo euro con l'indirizzo dell'immobile e i giorni: il fisco vede l'immobile affittato, i canoni incassati e li confronta con la dichiarazione dei redditi (la cedolare secca o l'IRPEF) e con il codice identificativo nazionale. Chi affitta in regola non cambia nulla; chi affittava senza dichiarare è il caso più semplice da individuare.
Per chi presta servizi. Le ripetizioni, i lavori freelance, le consegne e i servizi a domicilio attraverso le piattaforme sono comunicati dal primo euro: gli incassi si confrontano con le prestazioni occasionali e con le partite IVA dichiarate.
Le lettere del fisco
L'Agenzia delle Entrate usa i dati DAC7 per le lettere di compliance: comunicazioni che segnalano al contribuente l'incoerenza tra i dati comunicati dalle piattaforme e la dichiarazione, invitandolo a verificare e, se dovuto, a regolarizzare con il ravvedimento operoso (la dichiarazione integrativa con sanzioni ridotte). La lettera non è un accertamento: è un invito, e rispondere con la documentazione che spiega (l'usato personale, gli oggetti venduti sotto il prezzo di acquisto) o regolarizzare (per chi aveva redditi non dichiarati) chiude la questione a costi molto inferiori a quelli di un accertamento successivo. Ignorarla trasforma l'invito in un controllo.
Le prime lettere sono arrivate a chi aveva incassi rilevanti sulle piattaforme e nessuna dichiarazione; con gli anni e l'accumulo dei dati (le comunicazioni sono annuali e le autorità le confrontano nel tempo) la selezione si affina. Il contribuente che riceve una lettera legge cosa gli viene contestato, confronta con i propri dati, e risponde o regolarizza entro i termini indicati, con il commercialista o il CAF se non è sicuro.
Cosa fare, in pratica
Chi vende su piattaforme fa tre cose. Tiene un registro delle vendite (cosa, quando, quanto, a quanto era stato comprato) anche per l'usato, che non è obbligatorio ma rende ogni risposta facile. Legge la comunicazione annuale della piattaforma con i dati trasmessi, e la confronta con ciò che dichiara. Si inquadra correttamente se l'attività è abituale: l'usato personale non si dichiara, il commercio si dichiara con la partita IVA, le prestazioni di servizi con le regole dell'occasionale o della partita IVA, le locazioni con la cedolare o l'IRPEF. La DAC7 non ha cambiato le regole; ha reso costoso ignorarle.
L'estensione alle cripto-attività
Dal 2026 si applica la DAC8, che estende lo stesso meccanismo ai prestatori di servizi in cripto-attività (gli exchange e le piattaforme autorizzate in Europa), che comunicano alle autorità fiscali i dati dei clienti e delle operazioni; le prime comunicazioni riguardano il 2026 e arrivano nel 2027, e si combinano con il monitoraggio fiscale e con la tassazione delle plusvalenze in cripto già in vigore in Italia. Chi detiene e scambia cripto-attività attraverso operatori europei diventa visibile come chi vende su Vinted.
In sintesi
La DAC7 è la direttiva europea che dal 2023 obbliga le piattaforme di vendita di beni, servizi personali, locazioni e noleggi a comunicare ogni anno entro il 31 gennaio all'Agenzia delle Entrate i dati dei venditori (identità, codice fiscale, conto) e gli incassi trimestrali con il numero di operazioni, con lo scambio tra le autorità europee; i venditori occasionali di beni sotto i trenta annunci e i 2.000 euro nell'anno (entrambe le condizioni) non vengono comunicati, mentre servizi, locazioni e noleggi si comunicano dal primo euro, e chi non fornisce i dati viene bloccato. Le soglie riguardano la comunicazione e non la tassazione: l'usato personale resta non imponibile anche sopra le soglie, il commercio resta imponibile anche sotto.
Non cambia nulla per chi vende le proprie cose (salvo conservare qualche prova per gli oggetti di valore) e per chi affitta o lavora in regola; cambia la visibilità per chi vende per mestiere senza partita IVA, per chi affittava senza dichiarare e per chi prestava servizi non dichiarati, destinatari delle lettere di compliance che invitano a regolarizzare con il ravvedimento a costi ridotti prima dell'accertamento. Un registro delle vendite, la lettura della comunicazione annuale e l'inquadramento corretto chiudono la questione; la DAC8 estende dal 2026 lo stesso meccanismo alle cripto-attività.