Network marketing e lavoro dipendente: compatibilità, obbligo di fedeltà e casi particolari
La maggior parte di chi fa network marketing in Italia ha un altro lavoro, e la domanda "posso farlo mentre sono dipendente?" ha una risposta che dipende da chi è il datore: per i dipendenti privati sì, con due limiti precisi che il Codice civile e il contratto fissano; per i dipendenti pubblici a tempo pieno in genere no, e per quelli a tempo parziale sì con una comunicazione; per chi riceve un sostegno al reddito sì con gli obblighi di comunicazione; per i pensionati sì con le regole del proprio trattamento. Sono regole che l'incaricato deve conoscere prima di firmare l'incarico, perché la violazione costa il lavoro dipendente o il sostegno, cioè molto più di ciò che il network marketing rende nei primi anni.
Questo articolo spiega la compatibilità per i dipendenti privati (l'obbligo di fedeltà dell'articolo 2105, il divieto di concorrenza, le clausole contrattuali, l'orario e gli strumenti, la comunicazione al datore), il regime dei dipendenti pubblici (il divieto per il tempo pieno, il part time sotto il 50%, l'autorizzazione), i casi particolari (chi percepisce la NASpI o altri sostegni, i pensionati, gli studenti, i militari e le categorie con statuti speciali, i lavoratori in cassa integrazione), il fisco che non si cumula, e la lista dei controlli prima di iniziare.
I dipendenti privati: la regola generale
Il lavoratore dipendente del settore privato può svolgere un'altra attività, compresa quella di incaricato alla vendita diretta, fuori dall'orario di lavoro: nessuna norma di legge lo vieta, e la libertà di iniziativa economica è la regola. I limiti sono due, e stanno nell'articolo 2105 del Codice civile (l'obbligo di fedeltà) e nel contratto di lavoro (le clausole individuali e collettive).
L'obbligo di fedeltà
L'articolo 2105 vieta al dipendente di trattare affari in concorrenza con il datore, per conto proprio o di terzi, e di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da recarle pregiudizio. Applicato al network marketing: il dipendente non può vendere prodotti o servizi concorrenti con quelli del proprio datore (l'impiegato di una società di energia che vende contratti di energia per un'azienda di network marketing viola l'obbligo; quello che vende cosmetici no), non può usare i clienti, i contatti e le informazioni del datore per la propria attività (la lista dei clienti dell'azienda non è la lista dei nomi dell'incaricato), e non può svolgere l'attività in orario di lavoro né con gli strumenti aziendali (il telefono, il computer, l'e-mail del lavoro). La violazione dell'obbligo di fedeltà è una giusta causa di licenziamento, e la giurisprudenza la applica con rigore quando c'è concorrenza o uso di informazioni.
Il test pratico: il prodotto che vendo è in concorrenza con ciò che vende il mio datore? Sto usando qualcosa del datore (tempo, strumenti, contatti)? Se le risposte sono no, l'obbligo di fedeltà è rispettato.
Le clausole del contratto
Alcuni contratti individuali e alcuni contratti collettivi contengono clausole di esclusiva (il divieto di svolgere altre attività lavorative) o l'obbligo di comunicazione o di autorizzazione per le attività esterne, in particolare per i dirigenti, i quadri e le posizioni con accesso a informazioni sensibili; altri contengono patti di non concorrenza anche per il periodo successivo alla cessazione. Il dipendente legge il proprio contratto e il contratto collettivo prima di firmare l'incarico: la clausola di esclusiva, dove esiste, va rispettata (o rinegoziata); l'obbligo di comunicazione si adempie con una comunicazione scritta al datore che descrive l'attività e ne dichiara la compatibilità.
L'orario, gli strumenti, il rendimento
Il network marketing si fa fuori dall'orario di lavoro, con i propri strumenti, senza che incida sul rendimento nel lavoro dipendente: il dipendente che presenta prodotti in pausa pranzo ai colleghi, che risponde ai clienti dal computer aziendale o che arriva stanco per le presentazioni della sera dà al datore motivi disciplinari anche senza concorrenza. La discrezione con i colleghi è una regola di buon senso e, in alcuni contesti, di contratto.
La comunicazione al datore
Non è obbligatoria in assenza di clausole, ma è spesso opportuna: una comunicazione scritta e breve ("svolgo fuori dall'orario di lavoro un'attività di incaricato alla vendita diretta di [prodotti], non concorrente con l'azienda, senza uso di strumenti o contatti aziendali") toglie ogni ambiguità e protegge il dipendente da contestazioni future. Il datore non può vietare un'attività lecita, non concorrente e fuori orario in assenza di clausole; può richiamare al rispetto dell'obbligo di fedeltà.
I dipendenti pubblici
Il regime è diverso e più severo. Il dipendente pubblico a tempo pieno (o a tempo parziale con orario superiore al 50%) è soggetto al regime delle incompatibilità del pubblico impiego: non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, né accettare incarichi retribuiti senza l'autorizzazione dell'amministrazione, che è concessa solo per attività compatibili e occasionali e non per le attività commerciali, tra le quali rientra la vendita diretta. Per il dipendente pubblico a tempo pieno l'attività di incaricato alla vendita diretta è quindi, in via generale, vietata, e la violazione comporta sanzioni disciplinari fino al licenziamento e l'obbligo di versare all'amministrazione i compensi percepiti.
Il dipendente pubblico a tempo parziale con orario non superiore al 50% può svolgere altre attività lavorative, compresa quella commerciale, con l'obbligo di comunicarle all'amministrazione, che verifica l'assenza di conflitti di interesse e di incompatibilità specifiche (l'attività non deve riguardare l'ambito dell'ufficio né soggetti con cui l'ufficio ha rapporti). Alcune categorie (i docenti, i sanitari, i militari, le forze dell'ordine, la magistratura) hanno regole proprie, in genere più restrittive.
Il consiglio pratico per il dipendente pubblico: la verifica con l'ufficio del personale prima di firmare qualunque incarico, per iscritto, con la descrizione dell'attività; e la consapevolezza che l'alternativa lecita, per chi è a tempo pieno, è essere cliente dei prodotti e non incaricato.
I casi particolari
Chi percepisce la NASpI. L'indennità di disoccupazione è compatibile con un'attività di lavoro autonomo o parasubordinato che produca un reddito annuo entro il limite previsto (intorno ai 5.500 euro), con l'obbligo di comunicare all'INPS l'inizio dell'attività e il reddito presunto entro un mese, e con la riduzione dell'indennità dell'80% del reddito previsto; oltre il limite l'indennità decade. Chi fa network marketing durante la NASpI comunica, e sa che le provvigioni (con il reddito al 78%) contano per il limite. L'omessa comunicazione fa perdere l'indennità e obbliga alla restituzione.
Altri sostegni al reddito. L'assegno di inclusione e le altre misure hanno regole proprie sulla compatibilità con il lavoro autonomo e sulla comunicazione dei redditi: le provvigioni vanno comunicate e incidono sui requisiti. Chi ne percepisce verifica prima con l'INPS o con un patronato.
I pensionati. La compatibilità dipende dal tipo di pensione: la pensione di vecchiaia e quella anticipata ordinaria sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo senza limiti; alcune pensioni anticipate con requisiti agevolati e la pensione di inabilità hanno divieti o limiti di cumulo nel periodo previsto; l'assegno ordinario di invalidità e le prestazioni assistenziali hanno regole proprie. Il pensionato verifica il proprio trattamento con l'INPS o un patronato prima di iniziare; i contributi oltre soglia si versano con l'aliquota ridotta di chi è già pensionato.
Gli studenti. Nessuna incompatibilità; le regole sono quelle dell'età (la maggiore età per l'incarico), del carico familiare (le provvigioni non entrano nel reddito complessivo e non fanno perdere lo status di figlio a carico), dell'assegno unico fino a ventuno anni (compatibile con lo studio) e delle borse di studio (le provvigioni entrano nell'ISEE).
I lavoratori in cassa integrazione o con contratti di solidarietà. L'attività di lavoro autonomo durante l'integrazione salariale è possibile con la comunicazione preventiva all'INPS e al datore, e i redditi incidono sull'integrazione secondo le regole: si comunica prima, o si perde l'integrazione.
I collaboratori e i professionisti con partita IVA. Nessuna incompatibilità; il regime fiscale delle provvigioni (la ritenuta a titolo d'imposta) convive con quello dell'altra attività, e oltre la soglia la questione della compatibilità con il forfettario dell'altra attività va valutata con il commercialista.
Il fisco che non si cumula
Un vantaggio del regime degli incaricati per chi ha un lavoro dipendente: le provvigioni sono tassate alla fonte con la ritenuta a titolo d'imposta del 23% sul 78%, non entrano nel reddito complessivo e non si cumulano con lo stipendio. Il dipendente con 30.000 euro di reddito e 6.000 euro di provvigioni non paga sulle provvigioni l'aliquota marginale del 35% che pagherebbe su un secondo reddito ordinario: paga il 17,9% fisso, e non dichiara nulla. Non perde detrazioni, non cambia scaglione, non ha conguagli. È una delle ragioni per cui il network marketing è diffuso tra i dipendenti come secondo reddito, e va detto insieme all'altro lato: le provvigioni entrano nell'ISEE.
I controlli prima di iniziare
- Il contratto di lavoro e il contratto collettivo: clausole di esclusiva, obblighi di comunicazione o autorizzazione, patti di non concorrenza.
- Il prodotto dell'azienda di network marketing confrontato con l'attività del datore: nessuna concorrenza.
- Per i dipendenti pubblici: il regime del proprio rapporto (tempo pieno o part time sotto il 50%) e la verifica scritta con l'ufficio del personale; per il tempo pieno, la risposta è di norma no.
- Per chi percepisce NASpI, integrazioni o sostegni: la comunicazione all'INPS prima di iniziare.
- Per i pensionati: la verifica del cumulo per il proprio trattamento.
- L'impegno con sé stessi: fuori orario, senza strumenti aziendali, senza colleghi come primo mercato, senza incidere sul rendimento.
- La comunicazione scritta al datore privato, se opportuna o dovuta.
In sintesi
Il dipendente privato può fare network marketing fuori dall'orario di lavoro, con due limiti: l'obbligo di fedeltà dell'articolo 2105 (nessun prodotto in concorrenza con il datore, nessun uso di clienti, contatti, informazioni, tempo e strumenti aziendali, pena la giusta causa di licenziamento) e le clausole del contratto individuale e collettivo (esclusiva, comunicazione, autorizzazione, patti di non concorrenza), con la comunicazione scritta al datore spesso opportuna e la discrezione con i colleghi. Il dipendente pubblico a tempo pieno non può, perché l'attività commerciale è incompatibile e non autorizzabile (con sanzioni fino al licenziamento e la restituzione dei compensi); quello a tempo parziale sotto il 50% può con la comunicazione all'amministrazione, salvo le regole più restrittive di alcune categorie; l'alternativa lecita per il tempo pieno è essere cliente.
Chi percepisce la NASpI comunica all'INPS entro un mese e resta entro il limite di reddito con la riduzione dell'indennità; i sostegni al reddito e la cassa integrazione richiedono la comunicazione preventiva; i pensionati verificano il cumulo del proprio trattamento; gli studenti non hanno incompatibilità e restano a carico; i professionisti con partita IVA convivono con il regime. Le provvigioni non si cumulano con lo stipendio (il 17,9% fisso alla fonte, senza dichiarazione né conguagli) ma entrano nell'ISEE. I controlli prima di firmare: contratto, concorrenza, regime pubblico, comunicazioni all'INPS, cumulo pensionistico, l'impegno a lavorare fuori orario e senza strumenti aziendali.