Partita IVA nel network marketing: quando serve e cosa cambia oltre i 5.000 euro
Il network marketing ha uno dei regimi fiscali più semplici del lavoro autonomo italiano: fino a una soglia di reddito l'incaricato non ha partita IVA, non ha contributi, non ha dichiarazione, perché l'azienda trattiene alla fonte un'imposta definitiva e chiude i conti con il fisco. Oltre quella soglia la partita IVA diventa obbligatoria, e chi arriva a quel punto ha di norma un'attività che funziona e nessuna idea di cosa cambi: quali adempimenti, quali contributi, quale regime, e soprattutto cosa resta uguale. Questo articolo lo spiega con precisione, perché la soglia dei 5.000 euro del network marketing è diversa da quella delle prestazioni occasionali e la confusione tra le due è la fonte della maggior parte degli errori.
Si spiegano la soglia e come si calcola (il reddito, non le provvigioni), il momento in cui scatta l'obbligo e i trenta giorni per aprire, cosa cambia con la partita IVA (l'IVA sulle provvigioni, la fattura elettronica, la gestione separata INPS con i contributi divisi tra azienda e incaricato, gli adempimenti), cosa non cambia (la ritenuta a titolo d'imposta resta, i redditi restano fuori dalla dichiarazione), perché il regime forfettario non si applica, il codice ATECO, i costi dell'incaricato con partita IVA, il caso di chi ha già una partita IVA per altro, e gli errori.
La soglia e come si calcola
La legge 173/2005 considera occasionale l'attività dell'incaricato alle vendite a domicilio fino a un reddito annuo di 5.000 euro derivante dalle provvigioni. Il reddito si calcola sulle provvigioni al netto della deduzione forfettaria del 22%, cioè sul 78% delle provvigioni lorde: la soglia corrisponde a 6.410,26 euro di provvigioni lorde nell'anno solare (5.000 diviso 0,78). Chi in un anno riceve provvigioni per meno di 6.410 euro è occasionale a prescindere da quanto tempo dedica e da quanti mesi lavora; chi le supera deve aprire la partita IVA.
Il conto si fa su tutte le aziende per cui si è incaricati (le provvigioni si sommano), sull'anno solare, e sulle provvigioni percepite (incassate), non maturate. Un incaricato con 400 euro al mese di provvigioni arriva a 4.800 nell'anno e resta sotto; uno con 550 al mese arriva a 6.600 e supera la soglia intorno all'undicesimo mese.
La soglia è diversa da quella delle prestazioni occasionali (dove i 5.000 euro riguardano i contributi e non la partita IVA, e l'abitualità decide a prescindere dall'importo): nel network marketing l'importo decide, e l'abitualità no. È una delle ragioni per cui il modello è accessibile come attività part time: si può lavorare ogni settimana per anni senza partita IVA finché il reddito resta sotto.
Quando scatta l'obbligo
L'incaricato diventa soggetto IVA dalla prima operazione che comporta il superamento della soglia, e da quel momento ha trenta giorni per aprire la partita IVA (la dichiarazione di inizio attività all'Agenzia delle Entrate) e per iniziare ad adempiere agli obblighi IVA. La provvigione che fa superare la soglia è già soggetta al nuovo regime. L'incaricato deve comunicare all'azienda (o alle aziende) il superamento, perché l'azienda deve adeguare la documentazione e iniziare a versare i contributi; con più aziende, ciascuna versa in proporzione alle provvigioni erogate.
Il consiglio pratico: chi vede le provvigioni avvicinarsi ai 500 euro al mese fa il conto dell'anno e prepara l'apertura prima di superare, per non trovarsi a farlo in trenta giorni con la provvigione già arrivata.
Cosa cambia con la partita IVA
L'IVA sulle provvigioni. L'incaricato diventa soggetto passivo IVA: le provvigioni si fatturano all'azienda con l'IVA (che l'azienda detrae, quindi per l'azienda è neutra), con la fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio, i registri IVA, le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale IVA. Per l'incaricato l'IVA sulle provvigioni è un'imposta che incassa e versa, non un costo; può detrarre l'IVA sugli acquisti inerenti all'attività (i campioni, gli strumenti, gli spostamenti) secondo le regole ordinarie.
La gestione separata INPS. Dall'apertura della partita IVA l'incaricato viene iscritto alla gestione separata dell'INPS, con le regole dei collaboratori coordinati e continuativi: i contributi si calcolano sul reddito eccedente i 5.000 euro (cioè sul 78% delle provvigioni oltre la soglia), con l'aliquota dei collaboratori (intorno al 35% per chi non ha altra copertura previdenziale, 24% per chi è anche dipendente o pensionato), e sono per due terzi a carico dell'azienda e per un terzo a carico dell'incaricato, trattenuti dalle provvigioni e versati dall'azienda entro il 16 del mese successivo. L'incaricato non fa versamenti INPS in proprio: li vede in fattura e nella certificazione. Sotto la soglia nessun contributo è dovuto; oltre, i contributi costruiscono anzianità e danno accesso alle tutele della gestione separata (maternità, malattia, indennità).
Gli adempimenti. La fattura elettronica per ogni provvigione, i registri IVA, le liquidazioni (trimestrali con l'interesse dell'1% o mensili), la dichiarazione IVA annuale, la conservazione; e la dichiarazione dei redditi (il modello Redditi, non il 730) se ci sono altri redditi o per gli adempimenti IVA, pur senza dichiarare le provvigioni (vedi sotto). Il commercialista diventa quasi indispensabile: da 500 a 1.000 euro l'anno per la gestione.
Il codice ATECO. Quello dedicato al commercio al dettaglio effettuato attraverso incaricati alla vendita a domicilio (nella classificazione in vigore, nel gruppo del commercio al dettaglio fuori dai negozi), che l'Agenzia indica per la figura.
Cosa non cambia
La ritenuta a titolo d'imposta resta. Anche con la partita IVA, l'azienda continua a trattenere il 23% sul 78% delle provvigioni a titolo d'imposta definitiva: l'incaricato non paga altre imposte sui redditi da provvigioni, né IRPEF né addizionali, e non ha IRAP (manca la base imponibile). La partita IVA cambia gli adempimenti, non l'imposta.
Le provvigioni restano fuori dalla dichiarazione. Le provvigioni tassate alla fonte a titolo d'imposta non concorrono al reddito complessivo e non si dichiarano, qualunque sia il loro ammontare: l'incaricato con partita IVA che ha solo provvigioni non ha IRPEF da versare, e l'incaricato che ha anche altri redditi dichiara solo quelli. Una conseguenza che sorprende: chi ha solo provvigioni resta fiscalmente a carico dei familiari (il coniuge, i genitori) anche con redditi alti, perché le provvigioni non entrano nel reddito complessivo.
Il rapporto con l'azienda. L'incarico, il tesserino, i diritti della legge 173/2005, il piano compensi: identici.
Perché il regime forfettario non si applica
L'incaricato alle vendite a domicilio con partita IVA non può accedere al regime forfettario: le cause di esclusione del forfettario comprendono i regimi speciali IVA e i regimi di determinazione forfettaria del reddito, e la ritenuta a titolo d'imposta sul 78% delle provvigioni è esattamente questo. Non è uno svantaggio: il regime dell'incaricato è di per sé forfettario (la deduzione del 22%) e definitivo (la ritenuta chiude i conti), con un'imposta effettiva del 17,9% delle provvigioni che è inferiore al 15% del forfettario sul 78% più i contributi in proprio. L'incaricato applica l'IVA con il regime ordinario, e la gestisce con il commercialista.
I costi dell'incaricato con partita IVA
Rispetto a chi resta sotto la soglia, l'incaricato con partita IVA ha in più: il commercialista (500–1.000 euro l'anno), il software o il servizio per la fattura elettronica (da zero a 100 euro), gli eventuali diritti camerali se l'attività richiede l'iscrizione (da verificare con il commercialista, perché la figura dell'incaricato è disciplinata dalla legge speciale), la quota di un terzo dei contributi sull'eccedenza (che è previdenza, non costo perduto), e il tempo degli adempimenti. In cambio ha la detrazione dell'IVA sugli acquisti, la posizione previdenziale e la possibilità di dedurre i costi per l'IVA. Un incaricato con 12.000 euro di provvigioni annue (9.360 di reddito, 4.360 di eccedenza) versa in proprio circa 500 euro di contributi, con l'azienda che ne versa circa 1.000; le imposte restano la ritenuta del 17,9% (circa 2.150 euro).
Chi ha già una partita IVA per altro
Il professionista o l'imprenditore che fa anche network marketing e supera la soglia aggiunge il codice ATECO degli incaricati alla propria partita IVA, fattura le provvigioni con l'IVA nel proprio regime IVA (e se è in forfettario per l'altra attività, la questione dell'incompatibilità va valutata con il commercialista, perché il regime della ritenuta a titolo d'imposta sulle provvigioni è un regime speciale che convive con difficoltà con il forfettario dell'altra attività), e tiene le provvigioni fuori dal reddito complessivo. Le due attività hanno due regimi, e il commercialista le tiene separate.
Gli errori
Confondere la soglia del network marketing (l'importo decide, 6.410 euro lordi) con quella delle prestazioni occasionali (l'abitualità decide, i 5.000 riguardano i contributi). Superare la soglia senza accorgersene con più aziende. Non comunicare il superamento all'azienda. Aprire la partita IVA in forfettario (non è possibile, e l'errore va corretto). Credere che con la partita IVA si paghi l'IRPEF sulle provvigioni (no: la ritenuta resta definitiva). Dichiarare le provvigioni nel 730 (non si dichiarano). Fare da soli gli adempimenti IVA senza il commercialista. E il contrario: aprire la partita IVA prima di doverlo fare, "per sicurezza", pagando adempimenti e contributi che sotto la soglia non sono dovuti.
In sintesi
L'incaricato alla vendita diretta apre la partita IVA quando il reddito annuo dalle provvigioni supera i 5.000 euro, cioè le provvigioni lorde superano i 6.410 euro (il 78% delle provvigioni), sommando tutte le aziende e sull'incassato: nel network marketing l'importo decide e l'abitualità no, e si può lavorare ogni settimana per anni senza partita IVA sotto la soglia. L'obbligo scatta dalla provvigione che fa superare, con trenta giorni per aprire e la comunicazione all'azienda. Cambiano l'IVA sulle provvigioni (fatturate con IVA all'azienda, che la detrae, con fattura elettronica, registri, liquidazioni e dichiarazione IVA), l'iscrizione alla gestione separata INPS con i contributi sul reddito eccedente i 5.000 euro per due terzi a carico dell'azienda e un terzo trattenuti all'incaricato (versati dall'azienda), gli adempimenti (il commercialista, 500–1.000 euro l'anno) e il codice ATECO degli incaricati.
Non cambiano la ritenuta a titolo d'imposta del 23% sul 78% (circa il 17,9%), che resta definitiva, né l'esclusione delle provvigioni dal reddito complessivo (non si dichiarano, e chi ha solo provvigioni resta a carico dei familiari), né il rapporto con l'azienda; il regime forfettario non si applica perché il regime della ritenuta è già una determinazione forfettaria del reddito, e non è uno svantaggio. Gli errori sono confondere le due soglie dei 5.000 euro, superare senza accorgersene, non comunicare, tentare il forfettario, dichiarare le provvigioni o aprire prima di doverlo fare.